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Dismissal, harassment, severance pay, remote work, collective agreements and worker rights.
Separation, divorce, child custody, alimony and civil unions in Italy.
Crimes, penalties, statutes of limitation, complaints and criminal defence.
Rentals, evictions, property purchase, condominiums and commercial leases.
GDPR, Italian Data Protection Authority, data breaches and cookie compliance.
Tax assessments, appeals, settlement and tax defence in Italy.
Injunctions, foreclosure, debt notices and enforcement procedures.
Company formation, governance, M&A, shareholder agreements and compliance.
Refunds, warranties, withdrawal rights and unfair contract terms in Italy.
Residence permits, visas, citizenship and international protection in Italy.
Damages, road accidents, RCA insurance and civil liability in Italy.
Online defamation, digital copyright, AI Act and cybersecurity in Italy.
Patents, trademarks, copyright and anti-counterfeiting protection.
Term sheets, vesting, SAFE notes and shareholder agreements for Italian startups.
Civil mediation, arbitration and alternative dispute resolution in Italy.
Legislative Decree 231/2001, organisational models and corporate compliance.
Building permits, illegal construction, planning law and administrative appeals.
Environmental crimes, EIA, site remediation and civil liability for damage.
L'esercizio abusivo delle professioni intellettuali regolamentate, in assenza dell'iscrizione all'apposito albo ordinistico ai sensi dell'articolo 2229 del Codice Civile, comporta la nullità assoluta del contratto d'opera professionale. Il professionista privo di abilitazione perde qualsiasi diritto al compenso ed è punibile ai sensi dell'articolo 348 del Codice Penale per il reato di esercizio abusivo della professione davanti ai tribunali competenti.
La mediazione civile e commerciale (disciplinata in Italia dal D.Lgs. 28/2010) costituisce una condizione di procedibilità obbligatoria in molteplici settori (condominio, diritti reali, successioni, contratti bancari e assicurativi). Le parti sono obbligate ad esperire il tentativo di conciliazione davanti ad un mediatore terzo ed imparziale assistite dai rispettivi legali prima di poter incardinare una causa civile in tribunale ordinario.
La diffida ad adempiere prevista dall'articolo 1454 del Codice Civile rappresenta un atto formale unilaterale ricettizio con cui la parte adempiente intima per iscritto all'altro contraente inadempiente di eseguire la prestazione entro un congruo termine, solitamente non inferiore a quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intende risoluto di diritto con relativi obblighi di risarcimento del danno.
La differenziazione tra responsabilità contrattuale (ex art. 1218 c.c.) e responsabilità extracontrattuale o aquiliana (ex art. 2043 c.c.) incide in modo determinante sull'onere della prova e sui termini di prescrizione del diritto. La prima si prescrive ordinariamente in dieci anni con onere della prova sull'inadempimento del debitore, mentre la seconda si prescrive in cinque anni con onere probatorio a carico del danneggiato che deve provare il dolo.
Ai sensi dell'articolo 2947 del Codice Civile, l'azione per il risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive ordinariamente in Silicon/cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Se il danno è prodotto dalla circolazione di veicoli di ogni specie, il termine di prescrizione si riduce a due anni. Se il fatto è considerato dalla legge penale come reato e per esso è stabilita una prescrizione penale più lunga, questo termine esteso si applica anche all'azione civile risarcitoria.
La mediazione civile e commerciale (D.Lgs. 28/2010) rappresenta uno strumento stragiudiziale volto alla composizione delle liti. In specifiche materie (es. locazioni, condominio, contratti assicurativi, diritti reali), il tentativo di mediazione davanti ad un organismo abilitato è obbligatorio per legge. Ciò significa che le parti, assistite dai propri difensori, non possono adire l'autorità giudiziaria ordinaria senza aver prima promosso e concluso il procedimento di mediazione, pena l'improcedibilità dell'azione giudiziale.
La diffida ad adempiere è un atto scritto unilaterale ricettizio tramite il quale la parte adempiente intima per iscritto all'altro contraente inadempiente di eseguire la propria prestazione entro un termine congruo, che non può essere inferiore a quindici giorni. La diffida deve contenere l'espressa dichiarazione che, decorso inutilmente il termine assegnato, il contratto si intenderà risoluto di diritto. Deve essere notificata formalmente a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata PEC per produrre effetti legali.
La responsabilità contrattuale (ex art. 1218 c.c.) deriva dall'inadempimento di un'obbligazione preesistente, prevede un termine di prescrizione ordinario di dieci anni ed impone al debitore l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento. La responsabilità extracontrattuale o aquiliana (ex art. 2043 c.c.) deriva dalla violazione del principio generale del neminem laedere (danno ingiusto arrecato al di fuori di un rapporto contrattuale), si prescrive in cinque anni e pone l'onere della prova del dolo o della colpa sul danneggiato.
Il regime 'claims made' (a richiesta presentata) stabilisce che la copertura assicurativa si attiva in base al momento in cui la richiesta di risarcimento viene presentata per la prima volta al professionista durante la vigenza della polizza, anziché al momento in cui è stato commesso l'errore professionale. Questo regime contrattuale, ampiamente diffuso per la responsabilità civile dei professionisti, è valido a patto che l'evento rientri all'interno del periodo di retroattività concordato e non superi la vigenza della polizza.
L'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato ai sensi dell'articolo 2229 del Codice Civile configura una fattispecie di reato punita dall'articolo 348 del Codice Penale. La sanzione prevede la reclusione da sei mesi a tre anni ed una multa da 10.000 a 50.000 euro. per quanto riguarda civilistico, le prestazioni d'opera prestate abusivamente non danno diritto ad alcun compenso ed il contratto stipulato tra le parti è considerato nullo.